Category: Notaio

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Attività di mediazione e incompatibilità

Si risponde alla seguente domanda di un associato:
“Una srl che ha per oggetto sociale la mediazione immobiliare, può annoverare fra i suoi soci un’altra società che ha per oggetto sociale la compravendita immobiliare?

Si, Una srl che ha per oggetto sociale la mediazione immobiliare, può annoverare fra i suoi soci un’altra società che ha per oggetto sociale la compravendita immobiliare.
Bisogna tenere presente che i requisiti necessari per l’attività di mediazione ricadono sull’oggetto sociale e sui legali rappresentanti della società di mediazione.
Per l’abilitazione di una società all’attività di mediazione è necessario che i requisiti siano posseduti da tutti i legali rappresentanti, non anche dai soci.
Devono comunque essere in possesso dei requisiti tutti coloro che a qualunque titolo esercitino l’attività di mediazione per conto della società.

L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile con l’esercizio di attività imprenditoriale di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l’attività di mediazione ovvero con la qualità di dipendente di tale imprenditore, nonché’ con l’attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o di dipendente o collaboratore di imprese esercenti servizi finanziari di cui al d.lgs. 59/2010, o con l’esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l’attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi. E’ però prevista una deroga, in quanto l’esercizio dell’attività di agente immobiliare è compatibile con quella di dipendente o collaboratore di imprese esercenti l’attività di mediazione creditizia.

CI RISPONDE:
Il Notaio Tommaso Fiamingo di Milano e Desio
Tel. 02 83623012

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Autorizzare gli atti degli incapaci

IL NOTAIO È COMPETENTE ANCHE PER AUTORIZZARE GLI ATTI DEGLI INCAPACI

Grazie alla Riforma della giustizia “Cartabia”, dal 28 febbraio 2023 ci si può rivolgere anche al notaio, oltre che al giudice, per le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario dell’amministrazione di sostegno, oppure relative ad atti che hanno ad oggetto beni ereditari.

Con l’autorizzazione rilasciata dal Notaio si riducono notevolmente i tempi di autorizzazione.

Il Notaio potrà rilasciare le autorizzazioni per accettare in donazione, vendere/acquistare, permutare o dividere un immobile; accettare l’eredità o legati.

Il notaio che riceverà l’atto rilascia l’autorizzazione, verificando la necessità o l’utilità evidente di straordinaria amministrazione nell’interesse del soggetto incapace, la comunica alla Cancelleria del Tribunale e al Pubblico Ministero presso il tribunale che sarebbe stato competente a emettere il provvedimento. L’autorizzazione acquista efficacia dopo 20 giorni dalle comunicazioni al Tribunale e al Pubblico Ministero, in assenza di reclamo.

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Proroga sospensione termini “Prima Casa”

PROROGA SOSPENSIONE TERMINI “PRIMA CASA” in corso di conversione il decreto milleproroghe, con ulteriori modifiche

Il 30 dicembre 2022 è entrato in vigore il DL 198/2022, che deve essere convertito in legge entro fine febbraio.

Il Parlamento, nel procedimento di conversione del Decreto, che dovrebbe giungere in Gazzetta Ufficiale, entro fine mese, proroga ulteriormente il termine per avvalersi delle agevolazioni “prima casa” e il termine per usufruire del credito d’imposta.

Vengono sospesi, retroattivamente, tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023, i termini previsti per l’utilizzo dell’aliquota agevolata prevista ai fini dell’imposta di registro per l’acquisto della prima casa nonché del credito di imposta a favore della parte acquirente per il caso di riacquisto – entro un anno dall’alienazione della precedente – di una abitazione da adibire sempre a prima casa (articolo 3, comma 10-quinquies DL 198/2022).

Se, ad esempio, si acquista la prima casa il 5 aprile 2022, i 18 mesi per spostare la residenza decorreranno dal 31 ottobre 2023. Ai fini del credito d’imposta, l’anno per rivendere la precedente prima casa è sospeso e decorerà di nuovo dal 31 ottobre 2023.

Viene altresì prorogata, al 30 giugno 2023, l’estensione dalla garanzia massima dell’80% della disciplina del Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa.

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Affitti brevi, ritorna l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate

Ritorna l’obbligo di comunicare all’agenzia delle Entrate gli affitti brevi – anche per portali come AIRBNB e BOOKING

La Corte di Giustizia Europea, con sentenza del 22 dicembre 2022, pone fine ad una lunga e chiacchierata diatriba tra AIRBNB e Agenzia delle Entrate. La Corte conferma gli obblighi imposti dal DL 50/2017, a partire dal 2023 (con obbligo di prima dichiarazione all’Agenzia delle Entrate entro giugno 2024).

La norma chiarisce che si intende per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui di sopra conclusi per il loro tramite entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono i predetti dati all’Agenzia delle Entrate.

Mediatori e portali online incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui sopra, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21 per cento sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento. Nel caso in cui non sia esercitata l’opzione per l’applicazione del regime di cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto. Essi sono responsabili della presentazione della dichiarazione, nonché’ degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo,

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Fideiussione uno standard di legge

Acquirenti di immobili da costruire: la fideiussione è oggi uno standard di legge.

A partire dal 23 settembre 2022, in esito alla pubblicazione della Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 2022 n. 197, è in vigore il “Regolamento relativo al modello standard di garanzia fideiussoria relativa al trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire, ai sensi dell’articolo 3, comma 7 bis del decreto legislativo 20 giugno 2005 n.122.”
La disciplina di riferimento, cosiddetta T.A.I.C. (tutela degli acquirenti di immobili da costruire), è quella che tutela la persona fisica acquirente, o promissaria acquirente, che acquisti un immobile da costruire (immobile per il quale sia stato richiesto il permesso di costruire, ancora da edificare) da costruttore, sia esso una ditta individuale o una struttura più complessa.
Com’è noto, con la T.A.I.C. il legislatore mostra la sua sensibilità verso gli “acquisti su carta” e, per tale motivo, impone una serie di prescrizioni di contenuto, che riguardano sia la contrattazione preliminare sia quella definitiva (la descrizione del futuro immobile, cui sono uniti gli elaborati di progetto e le caratteristiche tecniche della costruzione, l’indicazione degli strumenti urbanistici abilitativi della costruzione, delle modalità di pagamento del corrispettivo, i termini di esecuzione dei lavori, l’indicazione delle eventuali imprese appaltatrici, la sorte di eventuali gravami sui beni di futura edificazione).
La fideiussione in commento è quella che il costruttore deve rilasciare all’acquirente, di importo corrispondente “alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere dall’acquirente prima del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento.”

Ebbene, dal 23 settembre u.s., con riferimento a detta garanzia fideiussoria, è espressamente disposto:

  • che debba essere stipulata secondo il modello standard di legge, seppur derogabile con maggior favore per l’acquirente;
  • che possa essere congiuntamente rilasciata da più garanti, con uno o più atti separati;
  • che non sono ammesse franchigie riguardo all’importo massimo complessivo garantito.

Si precisa, infine, data l’operatività delle nuove norme fissata al 23 settembre 2022, che ove la fideiussione sia stata emessa e perfezionata in data antecedente, la stessa conserva piena validità, ferma la conformità alle norme di legge per il periodo transitorio e ove non sia ancora scaduta.

 

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Il punto sul C.I.S. (certificato di idoneità statica)

Dopo una serie di rinvii, il Comune di Milano, con determinazione dirigenziale del 20 giugno 2022, ha ulteriormente differito i termini dell’obbligo di produzione e redazione del certificato di idoneità statica.
La proroga in questione non contiene stavolta una data certa, ma rimanda alla data di approvazione del nuovo regolamento edilizio del Comune di Milano.
Il percorso di adozione di detto certificato ha ad oggi avuto un iter travagliato, caratterizzato da una serie di rinvii, da ultimo quello di cui alla determinazione dirigenziale n. 67 del 12 gennaio 2022, con il quale i termini per la presentazione del C.I.S. erano stati differiti alla data del 29 giugno 2022.
Il rimando all’adozione del nuovo strumento urbanistico comunale sembra voler recepire le perplessità di sistema sull’entrata in vigore del C.I.S.: da una parte un potenziale conflitto delle norme locali con quelle nazionali (Testo Unico in materia edilizia D.P.R. n. 380/2001); dall’altra la sentenza n. 852/2022 del T.A.R. Lombardia, pubblicata il 14 aprile 2022, che ha dichiarato illegittimo il comma 6 dell’art. 11 del Regolamento Edilizio nella parte in cui stabilisce che “in caso di compravendita i notai dovranno allegare tali certificazioni all’atto di vendita”.
Si rammenta che l’attuale regolamento edilizio del Comune di Milano, all’articolo 11.6, ai fini del rilascio del certificato di idoneità statica, dispone che i fabbricati ivi indicati, entro 50 anni dalla data di collaudo delle strutture o dalla loro ultimazione, devono essere sottoposti a una verifica dell’idoneità statica, certificata da un tecnico abilitato.
Il certificato di idoneità statica rileva ai fini dell’agibilità dell’edificio o di sue parti, atteso che, come dispone il Regolamento Edilizio, il mancato rilascio del C.I.S. comporta il venir meno dell’agibilità dell’edificio o di sue parti.
 

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