Può un agente immobiliare vendere tramite la propria agenzia un appartamento di proprietà di un parente? Può chiedere un compenso al parente ed al cliente?
Per rispondere al quesito è necessario considerare il requisito della “imparzialità” che, notoriamente, viene richiesto al mediatore nello svolgimento della sua attività.
Il concetto di “imparzialità” viene delineato dall’art. 1754 del codice civile secondo cui il mediatore non deve essere “legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza”.
Dunque, il concetto di “imparzialità” richiede che il mediatore non abbia rapporti di “collaborazione” (in tal senso il mediatore si distingue dall’agente di commercio che invece, pur svolgendo un’attività simile, collabora con la parte venditrice), di “dipendenza” (ovviamente il mediatore non può lavorare alle dipendenze di una delle parti) o di “rappresentanza” (ossia, il mediatore non può agire quale rappresentante di una delle parti e, in tal senso, si distingue dal mandatario che, nel caso di mandato con rappresentanza, opera quale rappresentante del mandante).
Tale è dunque il perimetro entro il quale viene configurato il requisito della “imparzialità” del mediatore.
In altre parole: l’imparzialità viene meno se il mediatore ha rapporti “di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza” con una delle parti intermediate. In aggiunta a ciò, la giurisprudenza ha affermato che l’imparzialità viene meno in presenza “di qualsiasi altro rapporto che possa rendere riferibile al dominus (ossia al cliente) l’attività dell’intermediario” (si veda Cassazione 1.07.1997 n. 5845).
Venendo ora al quesito, la presenza di un rapporto di parentela tra il mediatore ed una delle parti intermediate fa venir meno l’imparzialità dello stesso mediatore?
La giurisprudenza ha escluso che la sussistenza di un rapporto di parentela determini, automaticamente, il venir meno della imparzialità che, come detto, viene richiesta al mediatore.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23842 del 18.09.2008 (pronunciata in un caso in cui la mediazione riguardava la stipula di un contratto di locazione immobiliare ed il mediatore era genero del socio accomandante della società locatrice), ha affermato il principio secondo cui “non è sufficiente a configurare un conflitto di interessi tra il mediatore e una delle parti (con conseguente difetto dei requisiti di imparzialità e neutralità di cui all’art. 1754 cod. civ.) il rapporto di parentela o di affinità fra il mediatore ed una delle parti che hanno concluso l’affare”.
Si veda altresì la sentenza n. 5845 dell’1.07.1997 (pronunciata in un caso in cui il mediatore era figlio del venditore) con cui la Corte di Cassazione ha affermato che l’imparzialità “viene meno solo allorchè, in concreto, il mediatore sia portatore degli interessi di una delle parti nella relazione con l’altra. Non basta, invero, che il mediatore sia figlio di una delle parti messe in relazione per conclusione dell’affare; quel che conta è che il mediatore, anche se figlio di uno dei futuri contraenti, caratterizzi la sua azione in termini di neutralità rispetto alle parti in modo che la sua attività non possa ritenersi riferibile al padre, dominus dell’affare”.
Dunque, per escludere il requisito dell’ “imparzialità” e, quindi, il diritto alla provvigione, si dovrebbe dimostrare che il mediatore ha agito non con neutralità, ma favorendo una delle parti (ossia, il parente). Ciò in quanto il fatto puro e semplice che vi sia un rapporto di parentela, o di affinità (l’affinità è il vincolo che lega un coniuge ai parenti dell’altro coniuge), tra il mediatore ed una delle parti intermediate non determina un conflitto di interessi e non fa venir meno il diritto alle provvigioni.
Diverso sarebbe il caso in cui l’attività di mediazione abbia per oggetto la vendita di un bene che è (anche) di proprietà del mediatore (come accadrebbe, ad esempio, nel caso di bene acquistato dal coniuge in regime di comunione patrimoniale). In tal caso, ovviamente, sussiste un conflitto di interessi che esclude il diritto alla provvigione mediatoria.