PuÃē un agente immobiliare vendere tramite la propria agenzia un appartamento di proprietà di un parente? PuÃē chiedere un compenso al parente ed al cliente?
Per rispondere al quesito ÃĻ necessario considerare il requisito della âimparzialità â che, notoriamente, viene richiesto al mediatore nello svolgimento della sua attività .
Il concetto di âimparzialità â viene delineato dallâart. 1754 del codice civile secondo cui il mediatore non deve essere âlegato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanzaâ.
Dunque, il concetto di âimparzialità â richiede che il mediatore non abbia rapporti di âcollaborazioneâ (in tal senso il mediatore si distingue dallâagente di commercio che invece, pur svolgendo unâattività simile, collabora con la parte venditrice), di âdipendenzaâ (ovviamente il mediatore non puÃē lavorare alle dipendenze di una delle parti) o di ârappresentanzaâ (ossia, il mediatore non puÃē agire quale rappresentante di una delle parti e, in tal senso, si distingue dal mandatario che, nel caso di mandato con rappresentanza, opera quale rappresentante del mandante).
Tale ÃĻ dunque il perimetro entro il quale viene configurato il requisito della âimparzialità â del mediatore.
In altre parole: lâimparzialità viene meno se il mediatore ha rapporti âdi collaborazione, di dipendenza o di rappresentanzaâ con una delle parti intermediate. In aggiunta a ciÃē, la giurisprudenza ha affermato che lâimparzialità viene meno in presenza âdi qualsiasi altro rapporto che possa rendere riferibile al dominus (ossia al cliente) lâattività dellâintermediarioâ (si veda Cassazione 1.07.1997 n. 5845).
Venendo ora al quesito, la presenza di un rapporto di parentela tra il mediatore ed una delle parti intermediate fa venir meno lâimparzialità dello stesso mediatore?
La giurisprudenza ha escluso che la sussistenza di un rapporto di parentela determini, automaticamente, il venir meno della imparzialità che, come detto, viene richiesta al mediatore.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23842 del 18.09.2008 (pronunciata in un caso in cui la mediazione riguardava la stipula di un contratto di locazione immobiliare ed il mediatore era genero del socio accomandante della società locatrice), ha affermato il principio secondo cui ânon ÃĻ sufficiente a configurare un conflitto di interessi tra il mediatore e una delle parti (con conseguente difetto dei requisiti di imparzialità e neutralità di cui allâart. 1754 cod. civ.) il rapporto di parentela o di affinità fra il mediatore ed una delle parti che hanno concluso lâaffareâ.
Si veda altresÃŽ la sentenza n. 5845 dellâ1.07.1997 (pronunciata in un caso in cui il mediatore era figlio del venditore) con cui la Corte di Cassazione ha affermato che lâimparzialità âviene meno solo allorchÃĻ, in concreto, il mediatore sia portatore degli interessi di una delle parti nella relazione con lâaltra. Non basta, invero, che il mediatore sia figlio di una delle parti messe in relazione per conclusione dellâaffare; quel che conta ÃĻ che il mediatore, anche se figlio di uno dei futuri contraenti, caratterizzi la sua azione in termini di neutralità rispetto alle parti in modo che la sua attività non possa ritenersi riferibile al padre, dominus dellâaffareâ.
Dunque, per escludere il requisito dellâ âimparzialità â e, quindi, il diritto alla provvigione, si dovrebbe dimostrare che il mediatore ha agito non con neutralità , ma favorendo una delle parti (ossia, il parente). CiÃē in quanto il fatto puro e semplice che vi sia un rapporto di parentela, o di affinità (l’affinità ÃĻ il vincolo che lega un coniuge ai parenti dell’altro coniuge), tra il mediatore ed una delle parti intermediate non determina un conflitto di interessi e non fa venir meno il diritto alle provvigioni.
Diverso sarebbe il caso in cui lâattività di mediazione abbia per oggetto la vendita di un bene che ÃĻ (anche) di proprietà del mediatore (come accadrebbe, ad esempio, nel caso di bene acquistato dal coniuge in regime di comunione patrimoniale). In tal caso, ovviamente, sussiste un conflitto di interessi che esclude il diritto alla provvigione mediatoria.
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