Disaccordo con il proponente sull’entità della provvigione
Premesso che non vi è una norma di legge specifica sull’argomento e che un’eventuale controversia di questo tipo, se portata davanti al Tribunale, avrebbe un esito incerto, si potrebbe ritenere che la fattispecie sia riconducibile alla previsione di cui all’art. 1759 cod. civ. secondo cui “Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possono influire sulla conclusione di esso”.
Effettivamente, l’esistenza o meno di una proposta d’acquisto è una circostanza che può influire sulla conclusione dell’affare. Quindi, il rifiuto da parte dell’agente immobiliare di ritirare la proposta d’acquisto di un aspirante acquirente – soprattutto se il rifiuto è dovuto al mancato accordo sull’entità della provvigione – potrebbe comportare una responsabilità dell’agente immobiliare nei confronti del venditore ai sensi del citato art. 1759 cod. civ.
Del resto, l’art. 1755 cod. civ. prevede che, qualora l’entità della provvigione non sia previamente concordata tra il mediatore ed i suoi clienti, essa sia dovuta nella misura stabilita dagli usi locali (ossia gli usi accertati e pubblicati dalla Camera di Commercio nell’apposita Raccolta degli Usi).
Diverso sarebbe il caso in cui l’aspirante acquirente voglia formulare una proposta d’acquisto ad un prezzo nettamente inferiore a quello richiesto dal venditore. In questo caso, ritengo che il rifiuto dell’agente immobiliare a raccogliere la proposta sarebbe valutato diversamente in termini di responsabilità.
CI RISPONDE:
Avvocato Ernesto Marchese del Foro di Milano
Tel. 02 76011978
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