Se il rogito non viene stipulato nel termine previsto?
Se il rogito non viene stipulato nel termine previsto dalla proposta d’acquisto o dal contratto preliminare, il venditore è libero di rivendere l’immobile ad altri?
La risposta è no. Vediamo perché.
Sia la proposta d’acquisto che il contratto preliminare di compravendita contengono, solitamente, l’indicazione del termine entro il quale deve essere stipulato il rogito (ossia, il contratto definitivo di compravendita).
Va detto però che tale termine, normalmente, non viene considerato quale “termine essenziale” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1457 cod. civ. e, quindi, il superamento di tale termine non comporta l’automatica risoluzione del contratto preliminare (si veda Cass. Sez. II, 28.10.2004 n. 20867 secondo cui nel preliminare di compravendita il carattere essenziale del termine previsto per la stipulazione del rogito non può desumersi nemmeno dalla mera locuzione di stile “entro e non oltre” che lo abbia accompagnato).
In questi casi, se il rogito non è stato stipulato per inadempienza del promissario acquirente, il venditore ha interesse a liberarsi dal vincolo assunto con il contratto preliminare per essere poi libero di rivendere l’immobile ad altro acquirente.
Per fare questo il venditore deve “provocare” la risoluzione del contratto preliminare mediante una diffida ad adempiere da inviare all’acquirente ai sensi dell’art. 1454 cod. civ., oppure esercitando il recesso dal contratto preliminare ai sensi dell’art. 1385 cod. civ.
CI RISPONDE:
Avvocato Ernesto Marchese del Foro di Milano
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