Affitti brevi, ritorna l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate
Ritorna l’obbligo di comunicare all’agenzia delle Entrate gli affitti brevi – anche per portali come AIRBNB e BOOKING
La Corte di Giustizia Europea, con sentenza del 22 dicembre 2022, pone fine ad una lunga e chiacchierata diatriba tra AIRBNB e Agenzia delle Entrate. La Corte conferma gli obblighi imposti dal DL 50/2017, a partire dal 2023 (con obbligo di prima dichiarazione all’Agenzia delle Entrate entro giugno 2024).
La norma chiarisce che si intende per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui di sopra conclusi per il loro tramite entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono i predetti dati all’Agenzia delle Entrate.
Mediatori e portali online incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui sopra, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21 per cento sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento. Nel caso in cui non sia esercitata l’opzione per l’applicazione del regime di cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto. Essi sono responsabili della presentazione della dichiarazione, nonché’ degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo,
CI RISPONDE:
Il Notaio Tommaso Fiamingo di Milano e Desio
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