Vendere i beni immobili ricevuti per successione
Per vendere i beni immobili ricevuti per successione è sufficiente aver presentato la denuncia di successione?
No. Vediamo perché. Spesso gli agenti immobiliari si trovano a trattare la vendita di beni immobili provenienti da successione per causa di morte.
Di solito, facendo una visura ipotecaria sul soggetto venditore, risulta trascritta (“a favore” dello stesso venditore e “contro” il soggetto defunto) la denuncia di successione.
Tale trascrizione, però, ha una valenza fiscale e non attribuisce ai soggetti chiamati all’eredità la proprietà dei beni caduti in successione.
Coloro che sono chiamati all’eredità per poter vendere i beni caduti in successione devono prima diventarne proprietari, ossia devono diventare “eredi”.
Perché ciò avvenga è necessaria l’accettazione dell’eredità (che può essere fatta in forma “espressa”, oppure in quella “tacita”).
Spesso, i chiamati all’eredità non effettuano l’accettazione di eredità in forma “espressa” per evitare i costi dell’atto notarile che è richiesto a tale scopo.
In tali casi l’accettazione di eredità viene fatta in forma “tacita” mediante il compimento di un atto che denota implicitamente (tacitamente) la volontà di accettare l’eredità, ossia, appunto, la vendita di uno o più dei beni caduti in successione.
In altre parole, il Notaio che riceve l’atto di vendita di uno dei beni caduti in successione utilizzerà tale atto per effettuare due trascrizioni in Conservatoria: la trascrizione dell’accettazione di eredità (che viene eseguita “a favore” dello stesso venditore e “contro” il soggetto defunto) e la trascrizione della compravendita (che viene eseguita “a favore” del compratore e “contro” il venditore).
Ovviamente questa formalità aggiuntiva (la trascrizione dell’accettazione di eredità, appunto) ha un costo aggiuntivo rispetto a quello dell’atto di compravendita e tale costo deve essere sostenuto dal venditore.
Quindi, per evitare malintesi e/o discussioni al momento del rogito, l’agente immobiliare dovrà verificare preliminarmente se il venditore ha accettato l’eredità e, in mancanza di ciò, dovrà informare lo stesso venditore della necessità di sostenere questo costo aggiuntivo al momento del rogito.
CI RISPONDE:
Avvocato Ernesto Marchese
Tel. 02 76011978
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