La proposta d’acquisto
La proposta d’acquisto, una volta accettata, diventa un contratto preliminare e giustifica la richiesta di pagamento delle provvisioni? Risposta: non sempre.
Se il testo della proposta d’acquisto prevede la successiva stipulazione di un contratto preliminare, seguito poi da un contratto definitivo di compravendita, la proposta viene considerata come un “preliminare di preliminare” che non consente la richiesta di provvigioni mediatorie.
Questa è l’interpretazione giurisprudenziale oggi prevalente: si veda a tal proposito Cass. 19.11.2019 n. 30083 e Cass. 10.04.2020 n. 7781 secondo cui “In tema di mediazione immobiliare, deve essere escluso il diritto alla provvigione qualora tra le parti non sia stato concluso un “affare” in senso economico-giuridico, ma si sia soltanto costituito un vincolo idoneo a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dell’affare, come nel caso in cui sia stato stipulato un cd. “preliminare di preliminare”, costituente un contratto ad effetti esclusivamente obbligatori non assistito dall’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. in caso di inadempimento”.
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Avvocato Ernesto Marchese
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