Difformità urbanistico-edilizie
Quando la regolarizzazione dell’immobile promesso in vendita richiede modifiche allo stato di fatto visionato dall’acquirente, il venditore può apportare tali modifiche se la proposta d’acquisto e/o il contratto preliminare non lo prevede?
Il bene immobile promesso in vendita, per essere compravenduto, deve avere (quantomeno al momento della stipula dell’atto notarile di trasferimento della proprietà) una legittimità urbanistico-edilizia ai sensi della legge 28.02.1985 n. 47 e del D.P.R. 6.06.2001 n. 380 ed una conformità nel suo stato di fatto rispetto alle risultanze catastali ai sensi dell’art. 29, comma 1-bis, della legge 27.02.1985 n. 52. Pertanto, se al momento della contrattazione preliminare l’immobile presenta delle difformità urbanistico-edilizie o catastali, queste difformità vanno sanate a cura e spese del promittente venditore prima della stipula del rogito notarile. Tuttavia, in mancanza di un accordo specifico tra le parti, il venditore non può mutare lo stato di fatto o la consistenza dell’immobile per ottenere tale sanatoria.
CI RISPONDE:
Avvocato Ernesto Marchese
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